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News / Giurisprudenza / Rifiuti

22-07-2015

Cassazione penale, attività di raccolta e trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28758 del 7 luglio 2015, si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 266 c. 5 del D.lgs. 152/2006, che deroga dagli oneri previsti dalla disciplina sui rifiuti l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante.

La Corte ha osservato, in merito all'articolo citato, che l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali con conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a condizione, però, che tale attività sia munita di un titolo abilitativo disciplinato dalle leggi statali in quanto la normativa sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazioni all'attività di raccolta e trasporto in forma itinerante.

Secondo la Corte, poiché la disciplina generale sui rifiuti non contempla, se non nella disposizione in esame, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante e considerato che la deroga opera limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio dei soggetti autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività, poiché, altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero quelli oggetto di deroga), è alla disciplina sul commercio attualmente in vigore che deve farsi riferimento.

Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo, individuato nella autorizzazione ai sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per l'esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il soggetto che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un duplice presupposto: il rilascio di titolo abilitativo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio di attività di commercio e che l'attività sia circoscritta comunque ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.

Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può trovare applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l'esonero dall'osservanza della regola generale dell'iscrizione nell'albo, con la conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato.


 


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