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News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-02-2015

Cassazione penale, Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante

La Cassazione, con la sentenza n. 2864 del 22 gennaio 2015, si è pronunciata in merito all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante e iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 d.lgs. 152/2006.

La Corte, annullando la sentenza di merito di assoluzione fondata sull'assenza di «professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152/2006 nella condotta oggetto di contestazione, richiama il contenuto di una precedente decisione confermando i seguenti principi di diritto:

  • «la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»
  • «la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

 


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