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	28-10-2015
	Cassazione penale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma 
	ambulante
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42441 del 22 ottobre 2015, si 
	è pronunciata sull'attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
	urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in
	assenza di iscrizione all'albo gestori ambientali, ex art. 
	218 D.lgs. 152/2006.
	La Cassazione ha ribadito che: 
	a) la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06 è 
	riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, 
	una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 
	209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di 
	fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività 
	primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli 
	abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità;
	
	b) la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 per 
	l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata 
	in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il 
	soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività 
	commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, 
	dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.