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20-01-2015
Cassazione Penale, bruciamento di scarti vegetali
La Cassazione, con la Sentenza del 7 gennaio 2015, n. 76,
si è pronunciata sulla bruciatura a terra di piccole quantità di
scarti vegetali nel luogo di produzione, che, in virtù delle
novità ex D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014,
non costituisce illecito penale, ma semmai illecito
amministrativo se effettuata nei periodi di rischio per gli incendi
boschivi indicati dalle Regioni.
Difatti, ai sensi del comma 6-bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro
dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f),
effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La
stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo
rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e
che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno
la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del
materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e
la salute umana".
Nondimeno lo stesso decreto-legge ha aggiunto all'art. 256-bis, comma
6, un secondo periodo, a norma del quale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 182, comma 6-bis, le sanzioni penali per la
combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento
di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde
pubblico o privato.
Secondo la Corte, quindi, può dunque desumersi in via interpretativa
che gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti
e che ad essi non sono di conseguenza applicabili né l'art.
256-bis, che contiene, del resto, un'espressa esclusione in tal
senso, né l'art. 256, che si riferisce ai soli
materiali riconducibili alla categoria dei rifiuti.