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News / Giurisprudenza / Rifiuti

20-01-2015

Cassazione Penale, bruciamento di scarti vegetali

La Cassazione, con la Sentenza del 7 gennaio 2015, n. 76, si è pronunciata sulla bruciatura a terra di piccole quantità di scarti vegetali nel luogo di produzione, che, in virtù delle novità ex D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014, non costituisce illecito penale, ma semmai illecito amministrativo se effettuata nei periodi di rischio per gli incendi boschivi indicati dalle Regioni.

Difatti, ai sensi del comma 6-bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute umana".

Nondimeno lo stesso decreto-legge ha aggiunto all'art. 256-bis, comma 6, un secondo periodo, a norma del quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato.

Secondo la Corte, quindi, può dunque desumersi in via interpretativa che gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti e che ad essi non sono di conseguenza applicabili né l'art. 256-bis, che contiene, del resto, un'espressa esclusione in tal senso, né l'art. 256, che si riferisce ai soli materiali riconducibili alla categoria dei rifiuti.


 


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