contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Acque

27-04-2015

Cassazione penale, contenuto autorizzazione scarichi e disposizioni di legge

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 12969 del 26 marzo 2015, si è pronunciata sul contenuto dell'autorizzazione allo scarico che non può ritenersi esaustivo, né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo specifico, quale è quello che impone il divieto dì scarico sul suolo del cadmio.

È poi onere specifico di colui che richiede l'autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni, individuate dall'art. 125 d.lgs. 152\06, che presuppongono una piena e completa conoscenza del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano, così da escludere che il titolo abilitativo venga conseguito a seguito di una mera istanza del titolare dello scarico e non, come invece avviene, all'esito di un più complesso procedimento amministrativo.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva sostenuto che, avendo l'amministrazione provinciale debitamente autorizzato lo scarico con la sola prescrizione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152\06, egli aveva fatto affidamento sul contenuto dell'atto, proveniente da soggetto qualificato, cadendo in un incolpevole errore che escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Diversamente, secondo la Corte, i giudici dell'appello hanno correttamente ritenuto del tutto ininfluente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, il mero richiamo, nell'atto autorizzatorio, al generale rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152\06.

Sull'imputato grava comunque l'onere specifico di informazione, quindi è da escludere in radice la possibilità di un errore incolpevole, conformemente a quanto già precisato dalla Corte di Cassazione che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore, rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente.

Nel caso in esame, oltre all'onere di informazione, la specificità della lavorazione effettuata e i requisiti della domanda di autorizzazione allo scarico presupponevano particolari competenze ed adeguata conoscenza dell'attività svolta e delle disposizioni che la disciplinano, cosicché l'ignoranza sui valori limite degli scarichi effettuati non può ritenersi in alcun modo giustificata.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it