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09-07-2015
Cassazione penale, delega di funzioni in materia ambientale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27862 del 2 luglio
2015, ha affermato che, al pari di quanto espressamente
previsto in ambito prevenzionistico, anche in materia ambientale
deve ritenersi non più necessario, al fine di attribuire
rilevanza penale alla delega di funzioni, che essa sia giustificata
in base alle dimensioni o, quanto meno, alle esigenze
organizzative della impresa.
La Corte, confermando la sentenza di assoluzione degli amministratori ha
affermato il seguente principio di diritto: “In materia ambientale, per
attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i
requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il
trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle
dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della
stessa (Fattispecie nella quale la Corte, argomentando ex art. 16, d. lgs.
n. 81 del 2008, rilevando l'asimmetria con la materia prevenzionistica dove
non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso
che detto requisito sia necessario in materia ambientale)”.