News / Giurisprudenza / Rifiuti
08-04-2015
Cassazione penale, deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti
La Cassazione, con Sentenza n. 11492 del 19 marzo 2015,
si è pronunciata sul deposito temporaneo per categorie
omogenee di rifiuti.
L'articolo 183, lett. bb) d.lgs. 152\06 alla medesima lettera,
afferma - al n. 5) - che «per alcune categorie di rifiuto, individuate
con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il concerto con il Ministero per lo sviluppo economico,
sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo». Questa
locuzione, pertanto, evidenzia che le "categorie" - comprese quelle di
cui alla lettera bb) - non sono identificabili sic et
simpliciter con la "classificazione" di cui all'art.
184, d.lgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi), come richiederebbe il ricorrente, ma ne costituiscono
specificazione, precisa individuazione tecnica
(connotata da apposito codice CER), sì che anche l'"omogeneità" delle
stesse deve essere verificata nei medesimi termini.
Nel caso di specie, l'enorme quantitativo di rifiuti speciali non
pericolosi rinvenuti era composto dalle materie più disparate
(rocce, terre, scorie di cemento, miscele bituminose, pancali, materiali
plastici, pneumatici, ecc...), ammassate alla rinfusa e senza alcuna
distinzione. Pe questo, i Giudici, in linea con la giurisprudenza
della Corte hanno escluso la tesi difensiva del deposito temporaneo,
di cui all'art. 183, lett. bb ) D.lgs. n. 152 del 2006, che richiede che lo
stesso sia effettuato (tra l'altro) per categorie omogenee, nel caso di
specie non ravvisabili.