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News / Giurisprudenza / Rifiuti

08-04-2015

Cassazione penale, deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti

La Cassazione, con Sentenza n. 11492 del 19 marzo 2015, si è pronunciata sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti.

L'articolo 183, lett. bb) d.lgs. 152\06 alla medesima lettera, afferma - al n. 5) - che «per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo». Questa locuzione, pertanto, evidenzia che le "categorie" - comprese quelle di cui alla lettera bb) - non sono identificabili sic et simpliciter con la "classificazione" di cui all'art. 184, d.lgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), come richiederebbe il ricorrente, ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l'"omogeneità" delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini.

Nel caso di specie, l'enorme quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti era composto dalle materie più disparate (rocce, terre, scorie di cemento, miscele bituminose, pancali, materiali plastici, pneumatici, ecc...), ammassate alla rinfusa e senza alcuna distinzione. Pe questo, i Giudici, in linea con la giurisprudenza della Corte hanno escluso la tesi difensiva del deposito temporaneo, di cui all'art. 183, lett. bb ) D.lgs. n. 152 del 2006, che richiede che lo stesso sia effettuato (tra l'altro) per categorie omogenee, nel caso di specie non ravvisabili.


 


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