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23-03-2015
Cassazione penale, discarica abusiva terreno concesso in locazione
La Cassazione, con la sentenza n. 8135 del 24 febbraio 2015,
si è pronunciata sulla responsabilità penale per discarica abusiva
nel caso di un terreno concesso in locazione.
Secondo la Corte, "Risponde del reato di gestione non autorizzata di
rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per
svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul
primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà
(presidiata dall'art. 42 della Costituzione), l'obbligo di verificare che il
concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di
gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel
titolo abilitativo".
Il ricorrente deduceva la propria estraneità rispetto
alla condotta contestata, essendosi egli limitato a cedere a terzi
la disponibilità dell'area ove è stata rinvenuta la discarica,
senza avere alcuna consapevolezza della abusività dell'uso cui l'area era
stata destinata e, sul punto, la Corte osserva che nella giurisprudenza è
riscontrabile l'esistenza di un contrasto in ordine alla
possibilità di riconoscere la responsabilità penale del titolare del terreno
nel caso in cui soggetti terzi lo adibiscano a discarica.
Infatti, ad un orientamento secondo il quale, in materia
di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di
gestione o realizzazione di discarica abusiva nel confronti del
proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato
i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico
del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e
smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei
detentori dei rifiuti medesimi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9
dicembre 2013 n. 49327), se ne contrappone uno, di diverso
segno, per il quale il legale rappresentante di una ditta,
proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato
rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi
ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei
medesimi delle norme in materia ambientale (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 12 dicembre 2011, n. 45974).
Nella sentenza in esame, la Corte, pur consapevole della preferibilità
del primo orientamento, per essere questo più rispettoso del principio,
costituzionalmente tutelato ex art. 27 della Costituzione, della personalità
della responsabilità penale, ritiene che nel caso di specie la circostanza
che, nella spiegata qualità di legale rappresentante abbia dato in affitto,
per una specifica finalità perseguita, il terreno in questione,
si riscontri un criterio idoneo a far sorgere in capo al medesimo un
puntuale obbligo di sorveglianza sulla condotta dell'affittuario.
Il fatto che il terreno fosse stato concesso in locazione per
essere destinato ad un'attività di deposito e trattamento di rifiuti è
fattore che avrebbe dovuto indurre una particolare cautela in ordine
alla verifica della effettiva titolarità da parte del concessionario delle
necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività in
questione.