contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

23-03-2015

Cassazione penale, discarica abusiva terreno concesso in locazione

La Cassazione, con la sentenza n. 8135 del 24 febbraio 2015, si è pronunciata sulla responsabilità penale per discarica abusiva nel caso di un terreno concesso in locazione.

Secondo la Corte, "Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (presidiata dall'art. 42 della Costituzione), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo".

Il ricorrente deduceva la propria estraneità rispetto alla condotta contestata, essendosi egli limitato a cedere a terzi la disponibilità dell'area ove è stata rinvenuta la discarica, senza avere alcuna consapevolezza della abusività dell'uso cui l'area era stata destinata e, sul punto, la Corte osserva che nella giurisprudenza è riscontrabile l'esistenza di un contrasto in ordine alla possibilità di riconoscere la responsabilità penale del titolare del terreno nel caso in cui soggetti terzi lo adibiscano a discarica.

Infatti, ad un orientamento secondo il quale, in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nel confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 dicembre 2013 n. 49327), se ne contrappone uno, di diverso segno, per il quale il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2011, n. 45974).

Nella sentenza in esame, la Corte, pur consapevole della preferibilità del primo orientamento, per essere questo più rispettoso del principio, costituzionalmente tutelato ex art. 27 della Costituzione, della personalità della responsabilità penale, ritiene che nel caso di specie la circostanza che, nella spiegata qualità di legale rappresentante abbia dato in affitto, per una specifica finalità perseguita, il terreno in questione, si riscontri un criterio idoneo a far sorgere in capo al medesimo un puntuale obbligo di sorveglianza sulla condotta dell'affittuario.

Il fatto che il terreno fosse stato concesso in locazione per essere destinato ad un'attività di deposito e trattamento di rifiuti è fattore che avrebbe dovuto indurre una particolare cautela in ordine alla verifica della effettiva titolarità da parte del concessionario delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività in questione.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it