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News / Giurisprudenza / Aria

29-09-2015

Cassazione penale, Emissioni in atmosfera di sostanze in assenza di autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 36903 del 14 settembre 2015, ha ribadito che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.

Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269 T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267, comma 1, T.U.A. nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa "si applica agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.

Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo presupposto, le gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione

Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito, in quanto il Tribunale, come fondatamente lamenta il ricorrente, ha omesso ogni riferimento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all'attività di produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento, essendosi limitato a registrare l'assenza dell'autorizzazione senza tuttavia dare conto in motivazione se sia stata o meno accertata la presenza del presupposto del reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera) e la cui esistenza obbliga l'esercente a richiedere e ad ottenere la prescritta autorizzazione.


 


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