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15-04-2015
Cassazione penale, mantenimento scarico reflui con autorizzazione scaduta
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 11349 del 18 marzo 2015, si è pronunciata sulla fattispecie
del provvisorio mantenimento di uno scarico di acque reflue dopo la
scadenza dell'autorizzazione.
"Integra il reato dì cui all'art.
137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione
di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il
titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno
prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i
presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata
ambientale, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e
che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della
cessazione di efficacia del titolo abilitativo".
Secondo la Cassazione, il giudice di merito correttamente ha
affermato che ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione
ciò che rileva non è tanto la prova dell'effettivo inquinamento,
quanto quella della violazione delle norme che impongono
all'utente di richiedere per tempo le autorizzazioni ed i controlli agli
enti pubblici preposti alla gestione del territorio, tanto da
consentire, sostanzialmente, una provvisoria autorizzazione in attesa
del rinnovo, purché siano rispettati i limiti fissati dall'art. 124 Co.
VIII del D. L.vo cit, che nella fattispecie risultano invece violati.
Nel caso di specie, invece il titolare permetteva lo scarico
di acque reflue industriali nonostante l'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia fosse scaduta di validità e senza avere inoltrato la richiesta
di rinnovo.