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News / Giurisprudenza / Acque

15-04-2015

Cassazione penale, mantenimento scarico reflui con autorizzazione scaduta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11349 del 18 marzo 2015, si è pronunciata sulla fattispecie del provvisorio mantenimento di uno scarico di acque reflue dopo la scadenza dell'autorizzazione.

"Integra il reato dì cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo".

Secondo la Cassazione, il giudice di merito correttamente ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione ciò che rileva non è tanto la prova dell'effettivo inquinamento, quanto quella della violazione delle norme che impongono all'utente di richiedere per tempo le autorizzazioni ed i controlli agli enti pubblici preposti alla gestione del territorio, tanto da consentire, sostanzialmente, una provvisoria autorizzazione in attesa del rinnovo, purché siano rispettati i limiti fissati dall'art. 124 Co. VIII del D. L.vo cit, che nella fattispecie risultano invece violati.

Nel caso di specie, invece il titolare permetteva lo scarico di acque reflue industriali nonostante l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia fosse scaduta di validità e senza avere inoltrato la richiesta di rinnovo.


 


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