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News / Giurisprudenza / Rifiuti

25-05-2015

Cassazione penale, materiali da escavazione o demolizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17380 del 27 aprile 2015, si è pronunciata sulla natura dei materiali provenienti da escavazione o demolizione affermando che si applica sempre la disciplina dei rifiuti, a meno che non si dimostri che questi siano destinati al riutilizzo senza trasformazioni.

La Corte ha ribadito che "Tutti i materiali provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale".

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna del Giudice di merito, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, in quanto l’imputato accantonava materiali da demolizioni (rifiuti speciali) senza autorizzazione, non avendo egli fornito la prova del loro riutilizzo.


 


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