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25-05-2015
Cassazione penale, materiali da escavazione o demolizione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17380 del 27 aprile 2015,
si è pronunciata sulla natura dei materiali provenienti da
escavazione o demolizione affermando che si applica sempre la
disciplina dei rifiuti, a meno che non si dimostri
che questi siano destinati al riutilizzo senza trasformazioni.
La Corte ha ribadito che "Tutti i materiali
provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti
speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della
dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione
all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni
preliminari o compromissione della qualità ambientale".
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna del Giudice di
merito, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, in
quanto l’imputato accantonava materiali da demolizioni (rifiuti speciali)
senza autorizzazione, non avendo egli fornito la prova del loro
riutilizzo.