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News / Giurisprudenza / Rifiuti

17-11-2015

Cassazione penale, natura formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 43613/2015, ha affermato che il "formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa".

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto essenzialmente dichiarativo e si differenzia dal certificato di analisi in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato.

La Corte ricorda che il richiamo all'art. 483 cod. pen. contenuto nell'art. 258 d.lgs. 152/06 è un richiamo esclusivamente quoad poenam (ai fini dell'irrogazione in concreto della pena) e che quindi non può ritenersi che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri configuri autonomamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 cod. pen..

Pertanto, secondo la Corte, attesa la natura dei FIR come sopra individuata, la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria non può integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a provare la verità.

Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato "senza rinvio" - limitatamente al reato di cui all’articolo 483 c.p. “perché il fatto non sussiste” - la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato, in quanto il Giudice di merito aveva considerato quanto descritto come falsa attestazione a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, errando quindi nell'individuazione della effettiva natura dei FIR. Ha invece annullato "con rinvio" per la  rideterminazione della pena, in ordine reato previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti).


 


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