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17-11-2015
Cassazione penale, natura formulario di identificazione dei rifiuti
(FIR)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 43613/2015, ha
affermato che il "formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha
alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto
trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del
privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa".
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) si
concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un
contenuto essenzialmente dichiarativo e si differenzia dal
certificato di analisi in ragione del fatto che esso, per
definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da
soggetto qualificato ed abilitato.
La Corte ricorda che il richiamo all'art. 483 cod. pen.
contenuto nell'art. 258 d.lgs. 152/06 è un richiamo esclusivamente
quoad poenam (ai fini dell'irrogazione in
concreto della pena) e che quindi non può ritenersi che un
trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri
configuri autonomamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 cod. pen..
Pertanto, secondo la Corte, attesa la natura dei FIR come sopra
individuata, la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente
dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria non può integrare il
delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico,
difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a
provare la verità.
Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato "senza
rinvio" - limitatamente al reato di cui all’articolo 483 c.p. “perché
il fatto non sussiste” - la sentenza impugnata che aveva condannato
l'imputato, in quanto il Giudice di merito aveva considerato quanto
descritto come falsa attestazione a pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, errando quindi
nell'individuazione della effettiva natura dei FIR. Ha invece annullato "con
rinvio" per la rideterminazione della pena, in ordine reato
previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di
rifiuti).