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27-10-2015
Cassazione penale, rinnovo comunicazione attività recupero rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41040 del 13 ottobre
2015, si è pronunciata sulla procedura di rinnovo e, in
particolare, sull'inosservanza delle prescrizioni disposte
dall'amministrazione Provinciale in sede di rinnovo della
comunicazione per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti.
Invero la procedura di rinnovo non può essere
considerata come una mera formalità e presuppone comunque la
verifica, da parte dell'amministrazione competente, della
sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge per
l'esercizio dell'attività di recupero, verifica che il comma 3 dell'art. 216
impone, stabilendo che sia effettuata d'ufficio sulla base della relazione
che lo stesso comma prevede debba essere allegata alla comunicazione di
inizio di attività.
Ne consegue che, in presenza di provvedimenti inibitori
emessi dall'amministrazione, l'inizio o la prosecuzione
dell'attività di recupero deve ritenersi effettuata in assenza di valido
titolo abilitativo, configurandosi il reato di illecita gestione di
cui all'art. 256 d.lgs. 152\06, poiché il procedimento finalizzato al
conseguimento del titolo non può ritenersi completato.
La Corte ha affermato quindi il principio secondo il
quale "ai sensi dell'art. 216 d.lgs. 152/06 l'amministrazione
provinciale è chiamata ad effettuare, anche in relazione al rinnovo della
comunicazione di cui al comma 5 la medesima verifica della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni richieste dalla legge in sede di prima
comunicazione e l'espletamento dell'attività in presenza di provvedimento di
divieto di inizio o di prosecuzione, emesso ai sensi del comma 4, deve
ritenersi effettuato in assenza di comunicazione e sanzionabile ai sensi
dell'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06".