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News / Giurisprudenza / Rifiuti

27-10-2015

Cassazione penale, rinnovo comunicazione attività recupero rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41040 del 13 ottobre 2015, si è pronunciata sulla procedura di rinnovo e, in particolare, sull'inosservanza delle prescrizioni disposte dall'amministrazione Provinciale in sede di rinnovo della comunicazione per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti.

Invero la procedura di rinnovo non può essere considerata come una mera formalità e presuppone comunque la verifica, da parte dell'amministrazione competente, della sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività di recupero, verifica che il comma 3 dell'art. 216 impone, stabilendo che sia effettuata d'ufficio sulla base della relazione che lo stesso comma prevede debba essere allegata alla comunicazione di inizio di attività.

Ne consegue che, in presenza di provvedimenti inibitori emessi dall'amministrazione, l'inizio o la prosecuzione dell'attività di recupero deve ritenersi effettuata in assenza di valido titolo abilitativo, configurandosi il reato di illecita gestione di cui all'art. 256 d.lgs. 152\06, poiché il procedimento finalizzato al conseguimento del titolo non può ritenersi completato.

La Corte ha affermato quindi il principio secondo il quale "ai sensi dell'art. 216 d.lgs. 152/06 l'amministrazione provinciale è chiamata ad effettuare, anche in relazione al rinnovo della comunicazione di cui al comma 5 la medesima verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge in sede di prima comunicazione e l'espletamento dell'attività in presenza di provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione, emesso ai sensi del comma 4, deve ritenersi effettuato in assenza di comunicazione e sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06".


 


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