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News / Giurisprudenza / Acque

18-06-2015

Cassazione penale, scarico con superamento dei limiti tabellari

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21463 del 22 maggio 2015, si è pronunciata sullo scarico di acque reflue con superamento dei limiti tabellari confermando che integra il reato anche il superamento singolo dei limiti di legge, in quanto ha la capacità di ledere il bene protetto.

"Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede, è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una  sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso  alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile. 
Ed invero, la violazione del divieto di  scarico extra tabellare configura  (soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 36 del 2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione) un reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge, nello stesso "non agere quod debetur" da parte del soggetto munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compronnissione dell'ambiente".

Secondo la Corte deve essere quindi data continuità all'orientamento secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione. Inoltre, non è necessario che il reo, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato in esame, abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile a condotta colposa del medesimo, nella specie costituita dal non aver colposamente posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire il superamento del limite previsto per il parametro Nichel.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di merito che aveva condannato, ex art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006, i ricorrenti titolari di scarico in quanto nell'ambito dell'attività di lavorazioni galvaniche dei metalli effettuavano lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dall'attività della ditta contenenti sostanza pericolosa quale NICHEL eccedente il limite prescritto individuato dalla tab. 5 dell'all 5, parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006.


 


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