contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Acque

30-07-2015

Cassazione penale, scarico di acque reflue da un esercizio commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27552 del 1° luglio 2015, si è pronunciata sulla equiparazione allo scarico di acque reflue industriali di quello proveniente da un esercizio commerciale, nonché sul non trasferimento automatico dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività.

Secondo la giurisprudenza della Corte, è equiparato allo scarico di acque reflue industriali anche quello proveniente da un esercizio commerciale (nella fattispecie un bar), posto che lo stesso - tenuto conto della attività, sia pure artigianalmente condotta, di preparazione di prodotti per la alimentazione e di piccola ristorazione connaturata alla indicata destinazione commerciale - non è equiparabile per caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue domestiche. Inoltre, la Corte rileva che non vi è alcun automatismo nella trasmissione della autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in caso di cessione di attività che comporti il mutamento del soggetto che tale attività gestisca.

Infatti, la necessità di documentare il possesso di specifici requisiti personali in capo al nuovo gestore, rende impossibile il transito della autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, nel caso di trasferimento della gestione dell'impianto produttivo dei reflui dal soggetto cedente al cessionario contestualmente alla cessione dell'impianto; ciò proprio perché il godimento di tale autorizzazione è subordinato alla titolarità di taluni requisiti personali che deve essere accertata di volta in volta.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di merito, ex articolo 137 D.lgs. 152/2006, per scarico proveniente dal locale citato, in quanto il cessionario, subentrato nell’attività di ristorazione, non era in possesso della prescritta autorizzazione.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it