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04-05-2015
Cassazione penale, sospensione iscrizione Albo Gestori Ambientali
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 14273 del 9
aprile 2015, si è pronunciata sugli effetti della
sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali affermando che lo svolgimento "medio tempore" dell'attività di
trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di
autorizzazione.
L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è
requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività
(art. 210, commi 5 e 6, d.lgs. 152 del 2006). La
sospensione dell'iscrizione comporta il venir meno, per tutto il
periodo della durata, dell'efficacia del titolo necessario per poter
esercitare le attività per le quali l'impresa è stata iscritta.
Sicché lo svolgimento "medio tempore" dell'attività (in
questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in
mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine,
non alla mancanza fisica dell'iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori
connessi all'iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del
relativo provvedimento.