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News / Giurisprudenza / Rifiuti

12-10-2015

Cassazione penale, sottoprodotti e normale pratica industriale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40109 del 6 ottobre 2015, ha affermato che la "normale pratica industriale" ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) — ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc..

In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal "rifiuto" (soggetto a trattamento di recupero, proprio perché, come "residuo produttivo", non possiede dette caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato "tal quale" in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata.

Ove i residui della produzione industriale siano "ab origine" classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi, art. 184 bis, d.lgs. n. 152 del 2006), in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs.

Nel caso di specie, difatti i materiali in questione all'arrivo presso l'azienda erano tutti accompagnati da formulari di identificazione dei rifiuti, in quanto era lo stesso produttore del rifiuto a qualificare i materiali "in uscita" inviati alla ditta come rifiuto: pertanto è inaccoglibile la tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente che sostiene trattarsi non dì rifiuti ma di sottoprodotti, poiché i formulari di identificazione sarebbero serviti solo per la "tracciabilità" dei materiali.


 


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