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15-12-2015
Cassazione penale, violazione prescrizioni autorizzazione e delega di
funzioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48456 del 9 dicembre 2015, si
è pronunciata sulla violazione delle prescrizioni stabilite
dall'autorizzazione provinciale e le condizioni
affinché sussista la responsabilità penale del delegato.
L'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
sanziona alternativamente con l'arresto o l'ammenda colui che,
nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di
emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I
alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa
di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità
competente.
Tale contravvenzione, ribadisce la Corte, è un reato proprio
riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le
emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi
dell'art. 269 del citato d.lgs. E' infatti evidente che il soggetto titolare
di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei
confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò
adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in
pericolo il bene protetto. Presupposto perché sorga la responsabilità
penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri
necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della
posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli
strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto
mira a prevenire.
La Corte ricorda quindi che, secondo il costante orientamento di
legittimità perché la delega di funzioni abbia rilevanza
nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la
compresenza di precisi requisiti:
- la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in
capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente
qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in
base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze
organizzative della stessa;
- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i
correlativi poteri decisionali e di spesa;
- l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in
modo certo.