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News / Giurisprudenza / Aria

15-12-2015

Cassazione penale, violazione prescrizioni autorizzazione e delega di funzioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48456 del 9 dicembre 2015, si è pronunciata sulla violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione provinciale e le condizioni affinché sussista la responsabilità penale del delegato.

L'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sanziona alternativamente con l'arresto o l'ammenda colui che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Tale contravvenzione, ribadisce la Corte, è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. E' infatti evidente che il soggetto titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in pericolo il bene protetto. Presupposto perché sorga la responsabilità penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto mira a prevenire.

La Corte ricorda quindi che, secondo il costante orientamento di legittimità perché la delega di funzioni abbia rilevanza nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

  1.  la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
  2. il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  3. il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
  4.  la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  5.  l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

 


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