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News / Giurisprudenza / VIA

12-05-2015

Consiglio di Stato, domanda di VIA e richiesta di integrazione istruttoria

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1807 del 9 aprile 2015, si è pronunciata sulla domanda di VIA e richiesta di di integrazione istruttoria da parte dell'autorità competente. 

In puntuale applicazione dell’art. 7, comma 5, della l.r. nr. 47 del 1998 (che trova riscontro, al livello della legislazione nazionale, nella previsione dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. nr. 152 del 2006), costituisce una peculiare modalità di definizione del procedimento di V.I.A. l’espressa previsione di archiviazione della domanda in caso di mancata evasione alla richiesta di integrazione istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che fra le attribuzioni dell’autorità competente a esprimersi sulla domanda di V.I.A. non rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative, spettando ad essa unicamente di accertare se il progetto proposto è o meno compatibile con l’ambiente (ed al più, e nella misura in cui la legge lo preveda, chiedere integrazioni o modifiche al progetto, le quali devono però essere realizzate comunque dal proponente).

Donde, l’inconfigurabilità di un rapporto “collaborativo”, fra proponente e autorità preposta alla V.I.A., che si risolverebbe in un immotivato aggravio di oneri istruttori e procedurali per l’Amministrazione (laddove, al contrario, la normativa statale e regionale in subiecta materia è alquanto chiara nel disciplinare anche la scansione dei passaggi istruttori sull’istanza di V.I.A., al punto di ricollegare alla stasi di questi la stessa definizione negativa del procedimento).

Nel caso di specie, era stato chiesto di integrare l’istanza di V.I.A, entro un termine perentorio, compresa la presentazione di una soluzione progettuale alternativa in modo da poter scegliere la soluzione meno impattante sul territorio.


 


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