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12-05-2015
Consiglio di Stato, domanda di VIA e richiesta di integrazione
istruttoria
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1807 del 9 aprile 2015, si è
pronunciata sulla domanda di VIA e richiesta di di integrazione
istruttoria da parte dell'autorità competente.
In puntuale applicazione dell’art. 7, comma 5, della l.r. nr. 47 del 1998
(che trova riscontro, al livello della legislazione nazionale, nella
previsione dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. nr. 152 del 2006),
costituisce una peculiare modalità di definizione del procedimento
di V.I.A. l’espressa previsione di archiviazione della domanda in
caso di mancata evasione alla richiesta di integrazione
istruttoria.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che fra le attribuzioni
dell’autorità competente a esprimersi sulla domanda di V.I.A. non
rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative,
spettando ad essa unicamente di accertare se il progetto proposto è o meno
compatibile con l’ambiente (ed al più, e nella misura in cui la legge lo
preveda, chiedere integrazioni o modifiche al progetto, le quali devono però
essere realizzate comunque dal proponente).
Donde, l’inconfigurabilità di un rapporto “collaborativo”, fra
proponente e autorità preposta alla V.I.A., che si risolverebbe in
un immotivato aggravio di oneri istruttori e procedurali per
l’Amministrazione (laddove, al contrario, la normativa statale e regionale
in subiecta materia è alquanto chiara nel disciplinare anche la
scansione dei passaggi istruttori sull’istanza di V.I.A., al punto di
ricollegare alla stasi di questi la stessa definizione negativa del
procedimento).
Nel caso di specie, era stato chiesto di integrare l’istanza di V.I.A,
entro un termine perentorio, compresa la presentazione di una soluzione
progettuale alternativa in modo da poter scegliere la soluzione meno
impattante sul territorio.