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News / Giurisprudenza / Rifiuti

17-09-2015

Consiglio di Stato,  affidamento servizio "in house" ad una società in cui fa parte un soggetto privato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4253 dell'11 settembre 2015, ha affermato che è illegittima la delibera con la quale il comune ha affidato direttamente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad una società in cui fa parte un soggetto privato.

Difatti, come affermato dalla sentenza n. del 13 marzo 2008 dell'Adunanza Plenaria,  solo la partecipazione totalitaria delle amministrazioni pubbliche, e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel soggetto affidatario la sottoposizione al cosiddetto "controllo analogo". Inoltre, esula dal sistema dell'"in house providing" il diverso fenomeno del cosiddetto "partenariato pubblico - privato".

I ricorrenti, invece, avevano obiettato, sulla base del parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 30 gennaio 2015, n. 298, che il principio affermato dall’Adunanza Plenaria non è ulteriormente applicabile in quanto l’art. 12, par. 1, della direttiva 2014/24 ammette l’esistenza del controllo analogo anche in casi in cui il soggetto che opera in regime privatistico è partecipato da soggetti privati, purché tale partecipazione sia ristretta nei limiti ivi stabiliti.

Tale orientamento non è condiviso dal Collegio con la sentenza in commento, che condivide, invece, quanto diversamente affermato dalla Sesta Sezione con la sentenza 26 maggio 2015, n. 2660, osservando che:

  • Il legislatore comunitario ha, infatti, individuato un termine per il recepimento della suddetta direttiva nei diversi ordinamenti nazionali e tale termine è ancora pendente.
  • Il legislatore comunitario ha attribuito ai legislatori nazionali una sfera di discrezionalità nell'individuazione dei tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei diversi ordinamenti, e per il necessario coordinamento con la normativa interna vigente.
  • Tali elementi impongono di escludere che i nuovi principi acquistino immediata efficacia nei singoli ordinamenti nazionali, fermo restando che gli stessi diventeranno immediatamente applicabili (ove suscettibili di utilizzazione immediata in ragione della loro sufficiente specificazione).
  • Tra l'altro, in forza dell'art. 12 della nuova direttiva appalti, le "forme di partecipazione di capitali privati" devono essere "prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati". Nella specie, tale ulteriore condizione non sussiste.

 


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