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News / Giurisprudenza / Rifiuti

17-03-2016

Cassazione Civile, Sez. Un., la Tia 1 è un tributo e non si applica l'Iva

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016, ha ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha natura di tributo e, quindi, non è assoggettabile ad IVA.

I giudici della Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la sezione tributaria e quella civile, hanno infatti affermato che la Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. T.I.A.) ha natura di tributo e, in quanto tale, non deve essere assoggettata ad IVA.

 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti aderito all’orientamento della sezione tributaria dove era stato affermato che "La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs.. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente".

Diversamente, la sezione civile aveva affermato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la natura privilegiata, ex art. 2752, comma III, cod. civ., del credito relativo al tributo in questione, che "La natura tributaria in questione non può neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al pagamento dell'IVA 10%. E' sufficiente a tale proposito osservare che detta previsione normativa è stata introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, art. 4, comma 1, convertito con L. n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che dimostra che l'applicazione dell'lva all'importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno".


 


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