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News / Giurisprudenza / Rifiuti

11-01-2016

Cassazione penale, caratteristiche del deposito incontrollato rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49590 del 16 dicembre 2015, si è pronunciata sulle caratteristiche del deposito incontrollato, di natura permanente, evidenziando la differenza con l'abbandono dei rifiuti, di natura istantanea: differenza che comporta conseguenze sulla prescrizione del reato.

Il deposito incontrollato presuppone, oltre all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.

La Corte ha ricordato precedenti giurisprudenziali dove si è, in sintesi, sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, mentre l'abbandono, propriamente detto, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.


 


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