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	20-05-2016
	Cassazione penale, deposito temporaneo e luogo di produzione
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17184 del 27 aprile 
	2016, si è pronunciata in merito allo "stoccaggio alla 
	rinfusa" escludendo che possa essere considerato come deposito 
	temporaneo.
	
		L'eccezione secondo cui il deposito era regolare perché i rifiuti 
		erano depositati nel "luogo di produzione" (dovendosi per tale 
		intendere, secondo la tesi difensiva, anche la sede dell'impresa 
		produttrice) non è decisiva perché non considera che lo stoccaggio alla 
		rinfusa esclude "ex se" la regolarità del deposito stesso e che in ogni 
		caso il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce 
		preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura 
		eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla 
		disciplina ordinaria, onere che non può essere assolto per la prima 
		volta in sede di legittimità con l'inammissibile allegazione di dati 
		fattuali.
		Peraltro, deve escludersi che la sede dell'impresa non funzionalmente 
		ed immediatamente collegata al luogo di materiale produzione del rifiuto 
		possa esser considerata anch'essa "luogo di produzione" del rifiuto.
	 
	
	 
		
		