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22-03-2016
Cassazione penale, effetto mera domanda di autorizzazione allo
scarico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9942 del 10 marzo 2016,
si è pronunciata sull'efficacia della mera domanda di
autorizzazione allo scarico affermando che non ha alcun effetto
"liberatorio", neppure temporaneo.
La Corte difatti ha affermato che "la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera
alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività
richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata
l'autorizzazione".
Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale, ex
art. 137, c. 1, d.lgs. 152/2006, per avere effettuato senza l'autorizzazione
prevista dall'art. 124 del citato d.lgs. uno scarico di acque reflue
industriali in acque superficiali. La censura verte sul fatto che, scaduti
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione,
l'autorizzazione dovrebbe intendersi come temporaneamente concessa per i
successivi sessanta giorni, ma il ricorso appare avere erroneamente
valorizzato l'originario testo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs.
n. 152 del 2006 che, effettivamente, prevedeva un meccanismo di
silenzio-assenso, sia pure temporaneo, di tal fatta.
La Corte ricorda però che tale testo è stato modificato
dall'art. 2, comma 12, del d.lgs. n. 4 del 2008 nel senso, rimasto
inalterato sino ad oggi, ed applicabile nella specie (avente ad oggetto
fatti accaduti nel 2011), che "l'autorità competente provvede entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare
più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato
all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda.