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News / Giurisprudenza / Acque

22-03-2016

Cassazione penale, effetto mera domanda di autorizzazione allo scarico

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9942 del 10 marzo 2016, si è pronunciata sull'efficacia della mera domanda di autorizzazione allo scarico affermando che non ha alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo.

La Corte difatti ha affermato che "la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione".

Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale, ex art. 137, c. 1, d.lgs. 152/2006, per avere effettuato senza l'autorizzazione prevista dall'art. 124 del citato d.lgs. uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. La censura verte sul fatto che, scaduti sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l'autorizzazione dovrebbe intendersi come temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, ma il ricorso appare avere erroneamente valorizzato l'originario testo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, effettivamente, prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso, sia pure temporaneo, di tal fatta.

La Corte ricorda però che tale testo è stato modificato dall'art. 2, comma 12, del d.lgs. n. 4 del 2008 nel senso, rimasto inalterato sino ad oggi, ed applicabile nella specie (avente ad oggetto fatti accaduti nel 2011), che "l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda.


 


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