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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-07-2016

Cassazione penale, fondamento del caso fortuito e forza maggiore nel deposito rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25028 del 16 giugno 2016, si è pronunciata sul fondamento del caso fortuito e della forza maggiore, come causa di non punibilità, nel deposito di rifiuti non considerandoli ravvisabili nel caso di abbondanti piogge.

La Corte ricorda che "Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che si svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti".

 Nel caso di specie, il titolare di un frantoio era stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs.. 152/2006, in quanto depositava in modo incontrollato le sanse umide derivanti dal processo produttivo, stoccandole sul terreno naturale permeabile, senza alcuna protezione, e su un carrello agricolo a doppia sponda, privo di adeguato sistema di impermeabilizzazione e perimetrazione, che ne impedisse lo sversamento.


 


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