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29-04-2016
Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14741 dell'11 aprile 2016, si
è pronunciata sulle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto
delle prescrizioni dell'AIA, a seguito della nuova disciplina
(D.lgs. 46/2014) che ha riscritto il sistema sanzionatorio.
Per effetto della nuova disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale vigente dal 2014, il gestore di un impianto autorizzato che non
rispetta le prescrizioni dell'Aia è punito solo con sanzione
amministrativa pecuniaria.
La Corte ricorda che il D.lgs. 46/2014, di recepimento della direttiva
2010/75/UE in materia di autorizzazione integrata ambientale, ha modificato
il D.lgs. 152/2006 rivedendo il sistema sanzionatorio in
modo da rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad
AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da
discipline specifiche.
In particolare, l'articolo 29-quattuordecies nuovo comma 2,
applicabile al caso di specie, prevede la sanzione amministrativa
pecuniaria (salvo che il fatto non costituisca reato) a carico del
soggetto che pur essendo provvisto di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità.
La Corte pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza di merito poiché
il fatto, prima punito con l'ammenda, ora in virtù della citata modifica
non è più previsto dalla legge come reato, ma viene punito con la mera
sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come
illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere
gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare
l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689,
artt. 40 e 41 la cui operatività è limitata agli illeciti da essa
depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.