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News / Giurisprudenza / Rumore

24-10-2016

Cassazione penale, inquinamento acustico e rapporto tra illecito penale e amministrativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42063 del 6 ottobre 2016,  si è pronunciata sul rapporto tra le due ipotesi di reato, previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 659 c.p. e quello tra le stesse e la disciplina prevista dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, (cd. legge quadro sull'inquinamento acustico), la quale prevede un'ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui "nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore" si superino "i valori limite di emissione o di immissione".

Secondo un indirizzo intermedio, è configurabile:

  • l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;
  • la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., per le attività svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, che si rivelano idonee a turbare la pubblica quiete, ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;
  • la contravvenzione di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche.

Una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie dell'art. 659, comma 2 e dell'art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l'attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie amministrativa. Viceversa, restano esclusi dall'ambito comune delle due ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, sia l'insieme delle condotte che si estrinsecano nell'esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità, trovando pacifica applicazione, in tali casi, l'art. 659, comma 2, cod. pen..


 


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