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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-02-2016

Cassazione penale, modifica iscrizione trasporto rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1635 del 18 gennaio 2016, si è pronunciata in merito alla comunicazione degli atti o fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del 2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale" (art. 18, comma 5).

Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione, consentendo l'immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva. 

Quest'ultima dunque assolve alla funzione, tutt'altro che secondaria, di vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione. 


 


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