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News / Giurisprudenza / Rifiuti

01-04-2016

Cassazione penale, natura deposito incontrollato rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10960 del 16 marzo 2016, si è pronunciata sul momento consumativo del reato di deposito incontrollato, ex articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006, ribadendone la natura istantanea quando non è prodromico a successive attività.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente solo se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.

In particolare, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente. È, insomma, compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi.


 


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