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News / Giurisprudenza / Rifiuti

11-03-2016

Cassazione penale, responsabilità gestione rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8652 del 3 marzo 2016, si è pronunciata in tema di responsabilità per la gestione dei rifiuti.

L'art. 178, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, ha statuito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti". Pertanto, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.

 Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1, non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". È altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili.

Pertanto la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà di una condotta attiva, potendo scaturire anche da comportamenti omissivi, che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

Quanto alla individuazione dei soggetti qualificati indicati dalla norma in esame, la Corte ha già chiarito, in più occasioni, che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato che il deposito o l'abbandono incontrollato di rifiuti, ove posti in essere da titolari d'imprese e responsabili di enti, integrano il reato, indipendentemente dalla circostanza che i materiali provengano dall'esercizio di attività di raccolta, recupero, smaltimento,  commercio o intermediazione di rifiuti, da parte dei soggetti attivi. L'esercizio di dette attività connotano solo le ipotesi di esercizio abusivo di attività previste nel primo comma dell'articolo citato, mentre i soggetti attivi delle distinte ipotesi configurate nel secondo comma sono tutti, indistintamente, i titolari di impresa o responsabili di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, non solo di propria produzione, ma anche di diversa provenienza.


 

 


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