News / Giurisprudenza / Acque
	02-09-2016
	Cassazione penale,  scarico acque reflue centro di emodialisi
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35850 del 31 agosto 
	2016, si è pronunciata in merito ad uno scarico di acque reflue 
	prodotte da un centro di emodialisi affermandone la natura di acque reflue 
	industriali. 
	Le acque reflue prodotte da un centro di emodialisi in 
	quanto provenienti da una attività che ha ad oggetto l'effettuazione di 
	prestazioni terapeutiche sono caratterizzate dalla presenza di 
	sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche; 
	non possono, quindi, essere qualificate come acque reflue domestiche ma 
	vanno qualificate come acque reflue industriali.
	Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il 
	criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi 
	deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei 
	rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti 
	da insediamenti abitativi.
	La Corte ha quindi ribadito quanto già affermato in precedenza "secondo 
	cui la definizione di acque reflue domestiche, contenuta 
	nel d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo 
	residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano 
	e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere ai sensi del 
	successivo art. 101, comma 7, lett. e) le acque reflue non aventi 
	caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche".
	Pertanto, in tema di inquinamento idrico, lo scarico di acque 
	reflue provenienti da un centro di emodialisi configura il reato di cui 
	all'art. 137, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
	(contravvenzione in materia di scarico di acque reflue industriali in 
	assenza di autorizzazione), trattandosi di acque provenienti da un’attività 
	che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche caratterizzate 
	dall’impiego di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività 
	domestiche.
	
	 
		
		