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News / Giurisprudenza / Acque

02-09-2016

Cassazione penale,  scarico acque reflue centro di emodialisi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35850 del 31 agosto 2016, si è pronunciata in merito ad uno scarico di acque reflue prodotte da un centro di emodialisi affermandone la natura di acque reflue industriali.

Le acque reflue prodotte da un centro di emodialisi in quanto provenienti da una attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche sono caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche; non possono, quindi, essere qualificate come acque reflue domestiche ma vanno qualificate come acque reflue industriali.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

La Corte ha quindi ribadito quanto già affermato in precedenza "secondo cui la definizione di acque reflue domestiche, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lett. e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche".

Pertanto, in tema di inquinamento idrico, lo scarico di acque reflue provenienti da un centro di emodialisi configura il reato di cui all'art. 137, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (contravvenzione in materia di scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione), trattandosi di acque provenienti da un’attività che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche caratterizzate dall’impiego di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche.


 


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