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News / Giurisprudenza / Acque

23-11-2016

Cassazione penale, scarico di acque reflue industriali e superamento limiti tabellari

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46152 del 3 novembre 2016, si è pronunciata sulla fattispecie di scarico di acque reflue industriali, con superamento del valore limite fissato nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato contestato, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, "chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente".

La circostanza che l'impresa non fosse dotata di scarichi industriali, in quanto i reflui industriali venivano raccolti in cisterne e conferiti a ditte specializzate per il trattamento e smaltimento come rifiuti, non rileva ai fini della configurabilità del reato contestato.

Ciò che integra il reato è, infatti, l'immissione di acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria; tanto può avvenire, come nella specie, anche attraverso l'utilizzo di linee in cui dovrebbero confluire soltanto acque domestiche e pluviali.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto il legale rappresentante dell'impresa responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 comma 5 per aver effettuato lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura superando il valore limite fissato nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 per le sostanze rame e nichel.


 


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