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News / Giurisprudenza / Rifiuti

25-02-2016

Cassazione penale, soggetto attivo illecita gestione rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5716 del 11 febbraio 2016, si è espressa sulla qualificazione della fattispecie di attività di gestione illecita di rifiuti, ex. art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006, che non può essere considerata come un reato proprio di chi svolge attività in forma imprenditoriale.

Secondo la Corte, tale fattispecie non può essere considerata come un reato proprio, il cui soggetto attivo può essere individuato soltanto nei soggetti operanti in forme imprenditoriali, in quanto legittimati all'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali. In tal caso, sarebbe sufficiente essere privi - come normalmente si rileva - della qualifica soggettiva asseritamente richiesta dalla norma per sottrarsi all'applicazione della fattispecie incriminatrice.

Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta concretamente posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a rilevare ai fini dell'applicabilità dell'art. 256 d.lgs. 152\06, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché in assenza di uno dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

Del resto, che l'attività imprenditoriale possa essere esercitata, anche solo di fatto, in forma anche individuale implica che non è la forma giuridica rivestita, bensì l'attività concretamente posta in essere ad assumere rilievo ai fini dell'obbligo di autorizzazione (art. 212 T.U. amb.), e, di conseguenza, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato.

Peraltro, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale.


 


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