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News / Giurisprudenza / Rifiuti

12-02-2016

Cassazione penale, trasporto rifiuti occasionale non autorizzato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1619 del 16 gennaio 2016, ha ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale.

Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. La Corte, quindi nel segno della continuità ha affermato che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, cit. che sanziona la continuità della attività illecita.

 I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto all'Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei confronti di chi tali requisiti non possiede.


 


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