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News / Giurisprudenza / Rifiuti

20-05-2016

Tar Lazio - Sistri, inammissibile il ricorso della Selex

Il Tar Lazio, con sentenza n. 5569 dell'11 maggio 2016, ha ritenuto inammissibile il ricorso della SELEX contro il Ministero dell’Ambiente e CONSIP per carenza d’interesse, in relazione al bando di gara con cui quest’ultima ha indetto la procedura per il nuovo affidamento in concessione del SISTRI.

La SELEX ha impugnato, per l’annullamento, il bando con cui CONSIP spa, in data 26 giugno 2015, ha indetto, come previsto dall’art. 11 comma 9-bis del decreto legge n. 101 del 2013, la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del SISTRI, nella parte in cui non sarebbe stato subordinato il passaggio del sistema informatico alla corresponsione in favore della società ricorrente di un importo pari al valore dell’infrastruttura non ancora recuperato.

Secondo il Tar, l’azione proposta dalla ricorrente SELEX, sebbene abbia ad oggetto l’impugnazione di un atto amministrativo come il bando di gara CONSIP, “non contiene specifiche censure contro il suo contenuto ovvero contro la procedura stessa … bensì costituisce il pretesto per introdurre, in questa sede, questioni interpretative che riguardano il contratto stipulato a suo tempo con il Ministero resistente relativamente all’assetto economico del rapporto ed al trasferimento della titolarità dell’infrastruttura informatica una volta scaduto il contratto stesso”.

La procedura selettiva indetta da CONSIP, infatti, non contiene clausole che dispongono, in via diretta, dell’infrastruttura informatica realizzata dalla società ricorrente, ma si limita a prevedere due opzioni alternative, l’una che prevede la presa in carico da parte del nuovo gestore del sistema sviluppato da Selex spa e l’altra che prescinde da tale passaggio con conferimento dell’incarico al concessionario entrante di realizzare un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e lo stesso bando di gara prevede, altresì, che la scelta sull’opzione da preferire sarà effettuata dal Ministero resistente all’atto della stipula del contratto con il nuovo concessionario.

Pertanto, la lesione lamentata dalla ricorrente si rivela, allo stato, non ancora attuale né concreta in quanto il Ministero resistente, a fronte di una contestazione (formalizzata in un contenzioso) sulla titolarità dell’infrastruttura di che trattasi, non potrà disporre a suo piacimento dell’attuale sistema in assenza di un intervento chiarificatore da parte degli organi a ciò preposti e, nello specifico, attivati dalla ricorrente.

Peraltro, argomenta il Tar, nel caso SELEX avesse voluto introdurre un’azione avente ad oggetto la corretta interpretazione delle clausole contrattuali riguardanti il rapporto convenzionale stipulato nel 2009, nonché la questione della titolarità dell’infrastruttura, non potrebbe che dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo posto che il petitum sostanziale della controversia verte su diritti soggettivi nascenti dal contratto di concessione ed attinenti ad aspetti puramente patrimoniali del rapporto convenzionale. Infatti, le controversie in tema di concessioni di servizi, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.


 


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