News / Giurisprudenza / Rifiuti
07-03-2017
Cassazione penale, cessione onerosa rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
5442 del 6 febbraio 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di
cessione onerosa di rifiuti affermando che ciò non
è sufficiente a far venir meno la qualifica di rifiuto.
Il fatto che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro fatturato
pagamento di denaro non risulta sufficiente per escludere la natura
di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi
(oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di
disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di
sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), non vien certo
perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità
(oppure creato proprio a tal fine), come se il negozio giuridico riguardasse
l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un
rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal "valore" economico o commerciale
di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a
seguito di un accordo di natura privatistica.