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23-10-2017
Cassazione penale, Deposito rifiuti da demolizione e sottoprodotto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41607 del 13 settembre
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di deposito di
rifiuti da demolizione e le condizioni per la qualifica di
sottoprodotto.
La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del
produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo
riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa
essere qualificato come «sottoprodotto». Il deposito di rifiuti da
demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia ex se la
mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro
produzione.
La Corte ricorda che sottoprodotti son sempre stati
quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa,
e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo
ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183,
comma 1, lett. n, d.lgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183,
comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio
2008, n. 4; art. 184-bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 12, d.lgs. 3
dicembre 2010, n. 205). E' questa certezza oggettiva del riutilizzo
che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza
(così espressamente art. 183, comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come
modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le
ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute
nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui
rifiuti.