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News / Giurisprudenza / Rifiuti

23-10-2017

Cassazione penale, Deposito rifiuti da demolizione e sottoprodotto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41607 del 13 settembre 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di deposito di rifiuti da demolizione e le condizioni per la qualifica di sottoprodotto.

La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto». Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia ex se la mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione.

La Corte ricorda che sottoprodotti son sempre stati quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183, comma 1, lett. n, d.lgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183, comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; art. 184-bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 12, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205). E' questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza (così espressamente art. 183, comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti.


 


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