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	23-10-2017
	Cassazione penale, Deposito rifiuti da demolizione e sottoprodotto
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41607 del 13 settembre 
	2017, si è pronunciata sulla fattispecie di deposito di 
	rifiuti da demolizione e le condizioni per la qualifica di 
	sottoprodotto.
	La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del 
	produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo 
	riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa 
	essere qualificato come «sottoprodotto». Il deposito di rifiuti da 
	demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia ex se la 
	mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro 
	produzione.
	La Corte ricorda che sottoprodotti son sempre stati 
	quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, 
	e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo 
	ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183, 
	comma 1, lett. n, d.lgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183, 
	comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 
	2008, n. 4; art. 184-bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 12, d.lgs. 3 
	dicembre 2010, n. 205). E' questa certezza oggettiva del riutilizzo 
	che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza 
	(così espressamente art. 183, comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come 
	modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le 
	ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute 
	nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui 
	rifiuti.