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13-11-2017
Cassazione penale, deposito temporaneo rifiuti e onere della prova
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48334 del 20 ottobre
2017, si è pronunciata sull'onere della prova del deposito
temporaneo di rifiuti ribadendo che grava sul produttore
stesso.
L’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate
per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in
considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito
temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti.
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva ritenuto
il titolare di un’impresa individuale responsabile del reato di cui all’art.
256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/06, perché effettuava il deposito
di rifiuti pericolosi (CER 17 09 04, rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione) prodotti nell’ambito della sua attività, in
luogo diverso da quello di produzione in assenza di titolo
abilitativo.