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06-07-2017
Cassazione penale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30196 del 16
giugno 2017, si è occupata in materia di rumore e
in particolare sulle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 659 c.p.
"disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
Entrambe le fattispecie di cui all’art. 659 cp tutelano la
tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo
delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre
attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di
un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in
pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità
Sul punto, in particolare, la Corte pone in luce come l'art. 659,
inserito nel codice penale nell'ambito della sezione I del Capo I del Libro
III, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità
pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato:
- quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di
colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici";
- nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto
di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".
Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal
comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato,
peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la
seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose,
industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di
legge o dalle disposizioni dell'autorità. In ogni caso, entrambe le
fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le
occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con
schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale
svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con
conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica
tranquillità.