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News / Giurisprudenza / Rumore

06-07-2017

Cassazione penale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30196 del 16 giugno 2017, si è occupata in materia di rumore e in particolare sulle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 659 c.p. "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".

Entrambe le fattispecie di cui all’art. 659 cp tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità

Sul punto, in particolare, la Corte pone in luce come l'art. 659, inserito nel codice penale nell'ambito della sezione I del Capo I del Libro III, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato:

  • quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici";
  • nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità. In ogni caso, entrambe le fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità.


 


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