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11-05-2017
Cassazione penale, gestione discarica rifiuti e responsabilità del
Sindaco
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17903 del 10 aprile
2017, si è pronunciata sulla responsabilità del sindaco in
relazione ad una discarica di cui il Comune era stato
autorizzato alla gestione.
E’ il Sindaco, in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione
comunale, che risponde delle eventuali inosservanze delle prescrizioni
contenute nella autorizzazione alla gestione da parte del Comune di lui
amministrato di una discarica di rifiuti; la natura contravvenzionale del
reato in questione, non richiedendo il dolo quale elemento soggettivo,
consente che lo stesso sia integrato anche solo sulla base della colposità
del comportamento del Sindaco stesso, ravvisabile già nella mera negligenza
da lui manifestata nel non verificare l'avvenuto adempimento delle predette
prescrizioni e, se del caso, nel sollecitare i relativi Uffici comunali al
puntuale adempimento delle medesime.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva affermato la
responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di cui
agli artt. 10, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 36 del 2003 e 256, comma
4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere omesso, nella qualità di Sindaco,
di monitorare la discarica di rifiuti non pericolosi, come previsto, invece,
dal Piano di Sorveglianza e Controllo, parte integrante del provvedimento
regionale con il quale il Comune era stato autorizzato alla gestione della
predetta discarica.