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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-05-2017

Cassazione penale, gestione rifiuti associazione sportiva dilettantistica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20237 del 28 aprile 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di gestione dei rifiuti da parte di una associazione sportiva dilettantistica.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che sussiste il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (nella specie di tiro a volo) per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto responsabile il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica del reato di cui all'art. 256, comma 2 d.lgs. 152/2006, perché abbandonava in maniera incontrollata i rifiuti prodotti dall'attività, consistiti in resti di piattelli, barre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo, nonché del reato di cui all'art. 257, comma 1 d.lgs. 152/2006, per non aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 242 del medesimo decreto al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a seguito dell'abbandono dei rifiuti sopra indicati.

Secondo la Corte, non vi è dubbio che un'attività altamente inquinante quale quella del tiro a volo, che produce una quantità di rifiuti non indifferente ed anche di un certo impatto sull'ambiente, quali pallini in piombo, plastiche e bossoli esplosi, ripetuta nel tempo (nella fattispecie, da oltre trenta anni) ed esercitata da più persone, rientri pienamente tra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore.

Pertanto, la Corte ha affermato che, "nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni e che integra il reato sanzionato da tale disposizione l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività".

In relazione al secondo reato, la Corte ha ribadito che "l'art. 257 d.lgs. 152/2006, comma 1 sanziona due distinte condotte, la seconda delle quali riguarda la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del medesimo decreto e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata".


 


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