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News / Giurisprudenza / Rifiuti

13-02-2017

Cassazione penale, gestione rifiuti e buona fede

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2996 del 20 gennaio 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di gestione illecita rifiuti non pericolosi e buona fede.

Onde evitare che ciascun consociato si faccia misura dell'ambito di applicabilità della legge penale, è necessario che il dubbio sul precetto si trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da escludere ogni benché minimo margine di dubbio. E' altresì necessario che tale certezza sia instillata esclusivamente dall'esterno e non costituisca, invece, il frutto, ragionato o meno, di un personale convincimento. In presenza anche solo di un minimo dubbio, l'azione resta il frutto di un'opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della natura antidoverosa dell'azione stessa.

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l'imputato per avere effettuato la raccolta di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi, per un quantitativo di 180 quintali, in mancanza della prescritta autorizzazione escludendo la sussistenza della buona fede che l'imputato aveva sostenuto in virtù di una circolare della Provincia e due sentenze di merito.

Nel caso in esame, non può mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 430 kg. di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l'autorità se ciò poteva esser fatto del tutto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione, nella specie l'iscrizione all'Albo Gestori, come previsto dalla normativa di settore, non essendosi peraltro trattato (...) della modesta gestione di un rifiuto costituito "una lattina vuota raccolta da terra" o di un episodio isolato di chi si disfi "di un armadio blindato" rivendendolo al centro di recupero", ma di una condotta che, riferito ad un singolo conferimento, aveva riguardato quantitativi eccedenti ben quattro volte quello massimo annuale normalmente consentito dall'art. 193, comma quinto, d.lgs. n. 152 del 2006 (...) Occasionalità della condotta, dunque, nella specie, inesistente».

0rbene, ritenere di poter lecitamente effettuare senza autorizzazione più trasporti di rifiuti, in misura pari a 180 quintali con continuità ed in perfetta buona fede, sol perché così aveva sostenuto una circolare della Provincia e due sentenze di merito, non soddisfa il requisito dell'errore scusabile; il rimprovero, di natura alternativamente colposa, è anche (e soprattutto) quello di non aver approfondito il piano dell'indagine accontentandosi (ed in qualche modo profittando) di una circolare e di un paio di pronunce giurisdizionali per sottrarsi all'obbligo quantomeno di informarsi e/o di provare a chiedere il rilascio dell'autorizzazione o comunque l'iscrizione all'Albo.


 


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