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09-02-2017
Cassazione penale, impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera e
molestie olfattive
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2240 del 18 gennaio
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di produzione di "molestie
olfattive" di un impianto munito di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera.
Anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le
emissioni in atmosfera, in caso di produzione di "molestie olfattive" il
reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile,
non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e
valori limite in materia di odori. Ne consegue che non può riconoscersi
automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur
realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa,
ancorché regolarmente autorizzato. Né può condividersi l'assunto difensivo
secondo cui l'unicità e la coerenza dell'ordinamento non potrebbero
consentire che da un lato sia permesso e, dall'altro, sia punito uno stesso
identico comportamento, atteso che l'attività autorizzata potrebbe essere in
ogni caso realizzata con modalità tali da garantire, grazie all'adozione di
puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o
fastidiose.