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News / Giurisprudenza / IPPC

07-02-2017

Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1947 del 17 gennaio 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambiente (AIA).

In materia di reati ambientali - a seguito delle modifiche apportate all'art. 29-quattuordecies del dlgs n. 152 del 2006, dal dlgs. n. 46 del 2014 - la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Vi è, tuttavia, da osservare che la disposizione che si assume violata, ben potendo in tale senso essere definita norma penale in bianco, contiene un precetto, cioè osservare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), il cui concreto contenuto può essere ricavato esclusivamente attraverso il riferimento a detta Aia.

Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato per inosservanza delle prescrizioni generali in materia di emissioni sonore impartite con l'autorizzazione integrata ambientale.

Per ciò che attiene al livello di immissioni sonore, l'AIA rinviava al PCCA adottato dal Comune, il quale, a sua volta (quanto alla sua disciplina attuativa e pertanto anche ai fini della specificazione dei metodi da seguire per la verifica della intensità delle immissione e, pertanto, della loro liceità penale siccome giustificate laddove rientranti nei limiti di cui alla Aia) richiamava il Regolamento comunale delle attività rumorose.

Diversamente, il Tribunale aveva riscontrato il superamento dei valori limite, e quindi affermato la responsabilità penale, adottando un criterio diverso da quello previsto dal citato Regolamento comunale.


 


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