News / Giurisprudenza / Rifiuti
02-05-2017
Cassazione penale, materiali provenienti da demolizione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
16431 del 31 marzo 2017, si è pronunciata sui
materiali provenienti da demolizione affermandone la qualifica di
rifiuto, salvo che l'interessato non fornisca la
prova per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole.
La Corte ha infatti in primo luogo ricordato che è costante
giurisprudenza la non riconducibilità dei residui da demolizione alle
categorie delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti,
quando non siano destinati, fin dalla loro produzione, all'integrale
riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità
ambientale
Infatti, è stato precisato che, ai fini della configurabilità del
reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i
materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come
rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono,
salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico
più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo"
o al "sottoprodotto". E ciò perché l'attività di demolizione di un
edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione"
quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152
del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno
qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Quanto alla nozione di deposito temporaneo, è stata più
volte ribadita la necessità che lo stoccaggio sia effettuato in
presenza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di
organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste ai
sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lettera bb), del d.lgs. n.
152 del 2006.