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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-05-2017

Cassazione penale, materiali provenienti da demolizione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16431 del 31 marzo 2017, si è pronunciata sui materiali provenienti da demolizione affermandone la qualifica di rifiuto, salvo che l'interessato non fornisca la prova per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole.

La Corte ha infatti in primo luogo ricordato  che è costante giurisprudenza la non riconducibilità dei residui da demolizione alle categorie delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, quando non siano destinati, fin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale

Infatti, è stato precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto". E ciò perché l'attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152 del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

Quanto alla nozione di deposito temporaneo, è stata più volte ribadita la necessità che lo stoccaggio sia effettuato in presenza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006.


 


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