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News / Giurisprudenza / Acque

12-07-2017

Cassazione penale, metodiche di prelievo e campionamento del refluo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30135 del 15 giugno 2017, si è pronunciata sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze.

La Corte di appello affronta l'argomento della minore durata del campionamento evidenziando che dopo soli 40 minuti erano emersi valori di gran lunga superiori alla norma: l'evidente e massiccio superamento dei valori del Rame (253, mg/l a fronte dei 0,4 mg/l ammessi), di per sé sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza "necessitata" dal rispetto del "disciplinare" eliminata successivamente al controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del metodo di campionamento utilizzato.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale amministratore unico della società, aveva superato i limiti di emissione per lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura con riferimento ai seguenti parametri: rame, solidi sospesi, BOD5, COD, fosforo, grassi ed oli animali.


 


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