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12-07-2017
Cassazione penale, metodiche di prelievo e campionamento del refluo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30135 del 15 giugno
2017, si è pronunciata sulle metodiche di prelievo e
campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del
refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento
medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in
quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse
di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da
particolari esigenze.
La Corte di appello affronta l'argomento della minore durata del
campionamento evidenziando che dopo soli 40 minuti erano emersi valori di
gran lunga superiori alla norma: l'evidente e massiccio superamento
dei valori del Rame (253, mg/l a fronte dei 0,4 mg/l ammessi), di
per sé sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che
secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza
"necessitata" dal rispetto del "disciplinare" eliminata successivamente al
controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del
metodo di campionamento utilizzato.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto responsabile del
reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale
amministratore unico della società, aveva superato i limiti di emissione per
lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura
con riferimento ai seguenti parametri: rame, solidi sospesi, BOD5, COD,
fosforo, grassi ed oli animali.