News / Giurisprudenza / Aria
21-11-2017
Cassazione penale, natura reato emissioni in atmosfera senza
autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50632 del 7 novembre
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di emissioni in atmosfera
senza autorizzazione ribadendone che è un reato permanente, formale
e di pericolo.
Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n.
152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo, che non
richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio,
essendo sufficiente la sola sottrazione della
stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale
contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni
superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di
danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella
necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo
preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente: ne consegue
che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di
emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione,
essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli
preventivi stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere
dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti
fissati.
Nel caso di specie, la Corte si è espressa in merito ad un
sequestro preventivo di un impianto per la produzione di calcestruzzo,
disposto in relazione al reato di cui agli artt. 269 e 279 d.lgs. n. 152 del
2006 (contestato al richiedente per avere esercitato l'attività di
produzione di calcestruzzo in assenza della prescritta autorizzazione alle
emissioni in atmosfera), considerando i rischi di emissioni in atmosfera,
potenzialmente dannose per l'ambiente, correlati alla disponibilità
dell'impianto e alla sua possibilità di libero utilizzo.