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News / Giurisprudenza / Aria

21-11-2017

Cassazione penale, natura reato emissioni in atmosfera senza autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50632 del 7 novembre 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di emissioni in atmosfera senza autorizzazione ribadendone che è un reato permanente, formale e di pericolo.

Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente: ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.

Nel caso di specie, la Corte si è espressa in merito ad un sequestro preventivo di un impianto per la produzione di calcestruzzo, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 269 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006 (contestato al richiedente per avere esercitato l'attività di produzione di calcestruzzo in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera), considerando i rischi di emissioni in atmosfera, potenzialmente dannose per l'ambiente, correlati alla disponibilità dell'impianto e alla sua possibilità di libero utilizzo.


 


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