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News / Giurisprudenza / Acque

22-03-2017

Cassazione penale, punto di campionamento del refluo industriale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1296 del 12 gennaio 2017, si è pronunciata sulla regolarità "normativa" del campionamento, che potrebbe inficiare il risultato finale, soffermandosi sulla corretta individuazione del punto di campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari.

"Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell’art. 108, d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale, va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -, e non sullo scarico finale".

"Pertanto le sostanze nocive non devono superare i limiti tabellari al momento dello scarico “dall’impianto di trattamento” (o dopo l’uscita dello stabilimento, solo se esiste un solo impianto di trattamento). Invero nelle ipotesi di più linee produttive con impianti di trattamento, i limiti non devono essere superati, dopo ognuno di essi; mentre all’uscita dello stabilimento se presente una sola linea di trattamento. È questa l’unica interpretazione che evita l’accertamento dopo la confluenza delle acque di processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini".

"È lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione -. Infatti la norma, quinto comma dell’art. 108, citato, non a caso indica i punti di accertamento sia in quello “subito dopo l’uscita dallo stabilimento” e sia in quello “dall’impianto di trattamento”; con una disgiunzione “o”, chiara, o l’uno o l’altro, a seconda della conformazione dell’impianto produttivo; unico - la prima ipotesi, subito dopo l’uscita dallo stabilimento - o con più linee produttive - la seconda ipotesi, dall’impianto di trattamento -".

"Il campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e non sullo scarico finale. Pertanto l’indicazione contenuta nell’autorizzazione non rileva per i controlli, come quello in oggetto".


 


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