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News / Giurisprudenza / Rifiuti

05-09-2017

Cassazione penale, qualifica sottoprodotto e prova testimoniale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38950 del 7 agosto 2017, si è pronunciata sulla qualifica di sottoprodotto confermando che non può essere accertata con prova testimoniale

Dalla definizione fornita dalla legge emerge chiaramente che il legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti. Inoltre, trattandosi, in tali casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione.

E’ del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, come si sostiene in ricorso, atteso che l’art. 184-bis d.lgs. 152\06 richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.    

Dunque il semplice riferimento al reimpiego o alla possibilità di un reimpiego da parte del testimone, come avvenuto nel caso di specie, ancorché accompagnato da specificazioni sollecitate nel corso dell’esame, come rilevato in ricorso, non può ritenersi sufficiente ad assolvere al rigoroso onere probatorio richiesto dalla disciplina di settore.


 


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