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	05-09-2017
	Cassazione penale, qualifica sottoprodotto e prova testimoniale
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38950 del 7 agosto 
	2017, si è pronunciata sulla qualifica di sottoprodotto 
	confermando che non può essere accertata con prova testimoniale.  
	Dalla definizione fornita dalla legge emerge chiaramente che il 
	legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le 
	condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come 
	sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere 
	contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, 
	il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti. 
	Inoltre, trattandosi, in tali casi di norme aventi natura 
	eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in 
	tema di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza 
	delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne 
	richiede l'applicazione.
	E’ del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita 
	mediante mera testimonianza, come si sostiene in ricorso, atteso 
	che l’art. 184-bis d.lgs. 152\06 richiede condizioni specifiche 
	che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il 
	profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del 
	ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi 
	trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per 
	l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e 
	la protezione della salute e dell'ambiente e l’assenza di impatti 
	complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.     
	Dunque il semplice riferimento al reimpiego o alla 
	possibilità di un reimpiego da parte del testimone, come avvenuto nel caso 
	di specie, ancorché accompagnato da specificazioni sollecitate nel corso 
	dell’esame, come rilevato in ricorso, non può ritenersi sufficiente 
	ad assolvere al rigoroso onere probatorio richiesto dalla disciplina di 
	settore.
	
	 
		
		