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News / Giurisprudenza / Rifiuti

01-12-2017

Cassazione penale, trasporto rifiuti e comunicazione all'Albo Gestori Ambientali

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52632 del 20 novembre 2017, si è pronunciata in merito alla semplice comunicazione all'Albo Gestori Ambientali affermando che da sola non è sufficiente ad evitare la sanzione penale.

La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l'iscrizione all'albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti.

Ed invero, l'art. 212, d.lgs. 152/06, prevede al comma 8 che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è necessaria l'iscrizione che non può essere surrogata dalla mera comunicazione.

Nei motivi di ricorso, l'imputato sosteneva la regolarità della domanda, sia con specifico riferimento al materiale oggetto di attività di trasporto, sia con riguardo all'autoveicolo tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti indicati. Richiamava pertanto l'art. 6, lett. d), dl 172/08 (convertito nella Legge 210/2008) recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", che punisce la condotta di "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente" e che, quindi, non poteva configurarsi il reato.

Diversamente, la Corte ha ritenuto condivisibile sul punto l'interpretazione del Giudice di merito, perché la disgiuntiva "o" dell'art. 6, lett. d), d.lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione" non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima, ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi in cui sia necessaria l'iscrizione, con la sanzione per la relativa assenza.


 


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